IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, recante norme sulle concessioni
di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori;
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n.156, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento delle radio-comunicazioni,
che integra la costituzione e la convenzione dell’Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre
1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n.25;
Vista la raccomandazione CEPT TR61-02
riguardante l’adeguamento delle prove d’esami per il conseguimento
della patente radioamatoriale armonizzata "HAREC";
Visto il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante "Riconoscimento
della licenza di radioamatore CEPT";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 27 gennaio 2000 n.64. "Regolamento recante norme
per il recepimento di decisioni della conferenza europea delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera
circolazione delle apparecchiature radio";
Visto il decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269 recante "attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di radiocomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.";
Visto il decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato
il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300 nonché alla legge 23 agosto 1988, n.400 in
materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 447 "Regolamento recante disposizioni in materia di
licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi
di telecomunicazione ad uso privato" ed, in particolare, l’articolo
20;
Considerato che occorre istituire
nuove patenti radioamatoriali mediante il recepimento della
raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa
di settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT o
non membri che attuano la medesima raccomandazione;
Ritenuto necessario dare attuazione
alla disciplina radioamatoriale recata nel citato dPR 5 ottobre
2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute nel
presente provvedimento.
Visto il parere del Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell’adunanza
n. 180 del 29 gennaio 2003.
DECRETA
CAPO I°
ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE
Sezione 1^ SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (Validità autorizzazione generale - Rinnovo)
1. L’ autorizzazione generale di classe A e di
classe B per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore
di cui all’art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità
fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue
mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale
del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale),
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello
A allegato al presente decreto.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo
stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della
dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero
degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all’allegato
A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere
un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni
generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda
in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione
conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.
Articolo 2
(Patente)
1. E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT
TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore
di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur
Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02
".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore
di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati
territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi
avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai
sensi dell’art. 3 del dPR n.1214/1966.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e
non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in
possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di
loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi,
è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione
della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere
al competente ispettorato territoriale il rilascio del
duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno
allegate:
a) copia della denuncia presentata
alla autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
b) n 2 fotografie formato tessera.
Articolo 3
(Esami)
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione
CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti
di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe
A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti
indicati nella parte prima del programma di cui all’allegato
D al presente decreto;
a2) in una prova pratica con la quale
il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere
in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda
del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe
B:
b1) nella prova scritta di
cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni
di cui agli art.5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro
ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica
eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la
trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati
per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che
vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la
prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice
Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti,
la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove
di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato
territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove
di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice,
vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento
degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove
di esame è rilasciato l’attestato di cui allegato E.
Articolo 4
(Domande ammissione esami)
1. La domanda di ammissione agli esami per il
conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità
del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato
territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di
ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità
in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per
tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali
autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli
interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si
svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Articolo 5
(Esoneri prove di esami)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le
prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento
della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista
per navi di classe prima, seconda e speciale,
rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di
bordo, rilasciato da un istituto professionale
di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale
di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) laurea in ingegneria
nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico
in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto
statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente
di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui
all’art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della
patente di classe B di cui all’art.2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami
gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione,
rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza,
abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Articolo 6
(Nominativo)
1. Il nominativo, di cui all’art. 37 del dPR 5
ottobre 2001, n. 447, è formato da uno o più caratteri, di cui
il primo è I (nona lettera dell’alfabeto), seguito da una singola
cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato
:
a) alle stazioni di radioamatore
esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore
esercite dai soggetti di cui agli artt.41 e 42 del
dPRn.447/2001.
Articolo 7
(Acquisizione nominativo)
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine
di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda
in bollo:
a) per la classe A al
Ministero delle comunicazioni- direzione generale
concessioni e autorizzazioni -;
b) per la classe B all’ispettorato territoriale
del Ministero delle comunicazioni, competente per territorio.
2. Gli organi di cui
al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione
della relativa domanda.
Articolo 8
(Tirocinio)
1. I titolari di autorizzazione generale di classe
B possono esercitarsi nell’apprendimento del codice Morse nella
banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco
massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione
di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione
generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile
del corretto uso della stazione.
Articolo 9
(Ascolto)
1. I soggetti di cui all’art. 43 del dPR n. 447/2001,
che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto,
possono richiedere, con domanda in bollo conforme all’allegato
F, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla
distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento
separato conforme al modello di cui all’allegato G.
2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale
di solo ascolto-SWL (short wave listener ) è formata da
: "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia
di appartenenza".
Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate)
1. L’autorizzazione generale di cui all’art. 1,
comma 1, fermo restando il disposto di cui all’art. 41 del dPR
n..447/2001, costituisce requisito per il conseguimento senza
oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all’allegato H, dell’autorizzazione
generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio,
da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata
al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni
e autorizzazioni, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento
negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro
settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione,
il nominativo di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e
b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio
di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per
le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali
affiliati all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
(ITU).
4. Il titolare dell’autorizzazione generale per
l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali,
il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell’allegato
D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di
assicurarne il corretto funzionamento e, all’occorrenza, a disattivare
tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi
ai servizi di telecomunicazione.
5. Per evitare la congestione
dello spettro radio non è consentita l’emissione continua della
portante radio
6. L’emissione della portante a radio frequenza
deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo
in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi
automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla
ricezione dell’ultimo segnale .
7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere
consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto
ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
non deve essere superiore a 10 W.
10. E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici
automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di
emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle
stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere
preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni
il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni
e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare
nuova dichiarazione.
Sezione 2^ (NORME TECNICHE) Articolo 11 (Bande di frequenza)
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e
del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto
sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo 12
(Norme d’esercizio)
1. L’esercizio della stazione di radioamatore
deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari
vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel
Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E’ vietato l’uso della stazione di radioamatore
da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti
di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto
la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere
usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la
trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con
altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente
autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere
abbiano notificato la loro opposizione.
4. E’consentita l’interconnessione delle stazioni
di radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione per
motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità
proprie dell’attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore
devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni
telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate
esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente riconosciuti;
è ammesso l’impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali
in uso.
6. All’inizio ed alla fine delle trasmissioni,
nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve
essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso
di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione
emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E’ vietato ai radioamatori far uso del segnale
di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo
a falsi allarmi.
8. E’ vietato ai radioamatori intercettare
comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque
vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei
messaggi intercettati e involontariamente captati.
Articolo 13
(Trasferimento di stazione)
1. Nell’ambito del territorio dello Stato è consentito
l’esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di
fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione
alcuna.
2. L’ubicazione della stazione di radioamatore
in domicilio diverso da quello indicato nell’autorizzazione
generale deve essere preventivamente comunicata al competente
ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione
del nominativo, il titolare dell’autorizzazione generale deve
fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’art. 37
del dPR n. 447/2001.
Articolo 14
(Controllo sulle stazioni)
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore
devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati
del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione
per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, di
cui all’art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare
la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari
del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica
o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Articolo 15
(Limiti di potenza)
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze
riportate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con
le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco
(p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione
dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza
della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione:
classe A, fisso o mobile/portatile 500
W
classe B, fisso o mobile/portatile
10 W
Articolo 16
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate
dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite,
devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate
nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche
con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse
da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle
norme di esercizio di cui all’art. 12.
Articolo 17
(Installazione di antenne)
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore
si applicano le disposizioni di cui all’art. 397 del dPR 29
marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di carattere tecnico,
urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L’installazione dell’impianto d’antenna non
deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di
radiocomunicazioni.
CAPO II°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18
(Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale)
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze
radioamatoriali, trasformate per effetto dell’art.15, comma
3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono
il valore di dichiarazione, ai sensi dell’art. 5 del medesimo
decreto presidenziale, con validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella
dell’ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio
2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande
di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora
evase.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta
degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all’esercizio
dell’attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al
comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori
sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello allegato
A1.
Articolo 19
(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e
speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto
dell’art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e per le autorizzazioni
generali di classe A e di classe B individuate nell’art. 34,
comma 1, del menzionato decreto presidenziale, conseguite anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’attestazione
di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione
CEPT TR61-01 , di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990,
previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante
sia su documento separato.
Articolo 20
(Autorizzazioni generali speciali)
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente
costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni
sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all’art. 42,
comma 1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede
legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, lì 11 febbraio
2003
IL MINISTRO
M.GASPARRI
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